Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i disegni di legge e di tutti i provvedimenti attribuiti alla sua
Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
Il Regolamento disciplina la composizione delle Commissioni e le modalità di esercizio delle funzioni.
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Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente, dei componenti della Giunta e, previa comunicazione alla Giunta, dei capi
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Il Presidente e i componenti della Giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle Commissioni.
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Alle Commissioni consiliari riunite in seduta segreta e senza intervento di estranei non può essere opposto il segreto d'ufficio.
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L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.
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Le Commissioni consiliari possono chiedere di essere informate dalla Giunta o dagli incaricati delle indagini sullo stato e i risultati delle
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Il Regolamento determina le forme delle audizioni, da parte delle Commissioni consiliari, degli enti locali, organizzazioni sindacali dei lavoratori
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osservazioni e alle proposte delle Commissioni consiliari.
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Le Commissioni nell'esercizio delle loro funzioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti e, ove lo
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Le Commissioni, oltre i casi previsti dallo Statuto, svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti necessari e utili
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La Giunta regionale, con deliberazione motivata, sentite le competenti Commissioni consiliari, può conferire incarichi ad istituti, enti
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Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi
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finanziamento dei gruppi consiliari, la composizione e il funzionamento delle Commissioni e degli altri organi interni, il mantenimento dell'ordine
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nazionale; 8) approva lo schema di sviluppo economico regionale; 9) partecipa, attraverso le Commissioni, nei modi stabiliti dalla legge regionale